Requsiti nuovi RT
Con le deliberazioni n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, il Comitato Nazionale dell'Albo ha ridefinito i requisiti del responsabile tecnico ed i criteri per la relativa formazione.
La novità principale consiste in un' esame scritto per verificare l' idoneità del responsabile tecnico. L'esame dovrà essere sostenuto in futuro anche da coloro che stanno già svolgendo l'attività di responsabile tecnico.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 16 ottobre2017
I nuovi requsiti minimi del responsabile tecnico sono elencati nella tabella di cui all'allegato A della deliberazione n.6 del 30/5/2017
La formazione del responsabile tecnico è attestata mediante verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
- Materie oggetto delle verifiche di idoneità
- Criteri di svolgimento delle verifiche
- Modalità di svolgimento delle verifiche
I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.
Verifica iniziale
L’idoneitá conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
Verifica di aggiornamento dell’idoneitá
La stessa può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data indicata all’art. 2, comma 4 della deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Prot. n. 06/ALBO/CN del 30 maggio 2017.
È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
Disposizioni transitorie
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio fino al 16 ottobre 2022 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
Il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data del 16 ottobre 2017 sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizion
Link utili:
Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali Prot. n. 06/ALBO/CN del 30 maggio 2017
Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali Prot. n. 07/ALBO/CN del 30 maggio 2017
Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali Prot. n.59/ALBO/CN del 12 gennaio 2018
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