Firma digitale - CNS - PEC - SPID

 

Con il Decreto “Semplificazioni” (DL. 76/2020), dal 1° ottobre 2020 tutte le imprese costituite in forma societaria: società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, società in liquidazione e società estere con sede secondaria in Italia e le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali sono soggetti all’obbligo dicomunicare il proprio domicilio digitale

 

Cos'è la PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica attraverso la quale viene fornita al mittente la documentazione elettronica, con valore legale, che attesti l'invio e la consegna di documenti informatici (art. 48 del Codice dell’ Amministrazione Digitale CAD). 

 

Cos'è il DOMICILIO DIGITALE

 Il domicilio digitale è definito nel Codice dell’Amministrazione Digitale, all’art. 65 comma 7, come

un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

Il domicilio digitale può essere dunque attivato attraverso una PEC oppure tramite un servizio elettronico di recapito certificato, SERCQ - Servizi elettronici di recapito certificato qualificato servizi elettronici per il recapito certificato qualificato (Sercq), ancora non disponibili poiché diverranno operativi a seguito dell’emanazione della normativa tecnica europea.

 

Assegnazione del Domicilio Digitale

L'art. 37 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (GU n.228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33) ha previsto che la mancata comunicazione del domicilio digitale comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), o di quella indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Per non incorrere nelle sanzioni le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio.

La Camera di Commercio ha dato avvio ai procedimenti di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale

Le Determinazioni del Conservatore, l’elenco delle imprese interessate e le comunicazioni di diffida e di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio del domicilio digitale e conseguente sanzione amministrativa per omesso adempimento, sono pubblicate all’albo online camerale

– link: https://www.dl.camcom.it/camera/trasparenza/albo-telematico e nella sezione Attribuzione Domicilio Digitale alla pagina dedicata alle Cancellazioni d’ufficio: https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devofare/conoscere-il-registro-imprese-rea/cancellazioni-di-ufficio.

 

 

Nel sito di AgiD - Agenzia per l’Italia Digitale – sezione Piattaforme/Posta Elettronica Certificata - è disponibile l’Elenco Gestori PEC.

 

Per ottenere una casella PEC ci si può rivolgere ad uno qualsiasi dei soggetti pubblicati nell’Elenco.

I costi per il rilascio e l’attivazione di una PEC sono stabiliti da ogni singolo gestore autorizzato al rilascio.

Le caselle PEC sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza (in linea di massima sono valide un anno).

Prima della scadenza si deve contattare il proprio gestore del servizio per rinnovare la casella PEC.

 

Gli indirizzi PEC di professionisti e imprese presenti sul territorio italiano sono disponibili nel portale INI-PEC, del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi professionali di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.  

Anche le Pubbliche Amministrazioni devono istituire una casella PEC per ciascun registro di protocollo e comunicarla all’AgiD.

L’elenco è consultabile nel sito AgiD

 

Chi è obbligato ad iscrivere il DOMICILIO DIGITALE al Registro Imprese?

Tutte le imprese costituite in forma societaria: società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, società in liquidazione e società estere con sede secondaria in Italia.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali. 

Entro quale data si deve comunicare il DOMICILIO DIGITALE al Registro Imprese? 

Tutte le imprese che si iscrivono comunicano contestualmente all'iscrizione il proprio domicilio digitale.

Le imprese già costituite, sia in forma societaria che individuale, devono comunicare entro il 1° ottobre 2020 il domicilio digitale se non hanno già provveduto a a tale adempimento.  

I curatori fallimentari devono comunicarlo entro 10 giorni dalla propria nomina.

Ci sono sanzioni in caso di ritardata o omessa comunicazione del DOMICILIO DIGITALE?

La mancata comunicazione comporta l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1548,00 euro).

Le Camere di Commercio sono prossime all’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale alle imprese la cui posizione ne risulti priva. 

Come si comunica il DOMICILIO DIGITALE al Registro Imprese?

Il domicilio digitale va comunicato esclusivamente per via telematica al Registro Imprese dove l'impresa ha sede legale; deve essere già attivo nel momento della comunicazione al Registro Imprese.

Per comunicare il proprio domicilio digitale ogni impresa, sia individuale che societaria, può utilizzare una delle seguenti modalità:

Dire (per l'iscrizione del solo domicilio digitale)

Comunica Starweb (utilizzabile se oltre alla comunicazione del domicilio digitale sono eseguiti ulteriori adempimenti pubblicitari)

ComunicaFedra (utilizzabile per tutte le società)

Pratica semplice - Iscrizione PEC, procedura semplificata riservata ai legali rappresentanti muniti di dispositivo di firma digitale.

Si accede al servizio selezionando nel box “Pratica Semplice” - Iscrizione domicilio digitale / PEC per Società o impresa individuale.Poi si clicca nella nuova pagina su uno dei due pulsanti “Impresa Individuale” o  “Società”.

Tale procedura può essere utilizzata solo dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società. Non sono richieste né registrazione né autenticazione, la condizione indispensabile è che tali soggetti:

1) abbiano già attivato una casella PEC per la propria impresa presso uno dei Gestori autorizzati;

2) siano in possesso di un proprio dispositivo di firma digitale. 

Posso verificare se una impresa ha già depositato il DOMICILIO DIGITALE?

SI. Posso verificare la presenza dell'indirizzo attraverso il portale www.registroimprese.it  effettuando una ricerca in homepage nella sezione TROVA IMPRESA inserendo denominazione e provincia della sede legale dell’impresa.

Dalla lista visualizzata si clicca sulla denominazione di interesse per aprire la Scheda dettaglio impresa.
Se l’impresa ha comunicato il proprio indirizzo PEC se nella scheda è visualizzato il campo Domiciliodigitale/PEC*  

La ricerca potrebbe non dare risultati per le società in liquidazione o in fallimento.

È inoltre attivo all’indirizzo www.inipec.gov.it il portale telematico INI-PEC per accedere, senza necessità di autenticazione, all’elenco pubblico degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti

Devo comunicare al Registro Imprese  il rinnovo del DOMICILIO DIGITALE?

No, se il domicilio digitale rimane uguale.
Sì, se il domicilio digitale  viene cambiato.

Devo comunicare al Registro Imprese le variazioni del DOMICILIO DIGITALE?

Sì, è necessario che l’indirizzo che compare in visura e nei certificati sia sempre valido, attivo e univoco.

La comunicazione è gratuita e va effettuata telematicamente. 

Ci sono costi?

Per tutte le imprese l'iscrizione e le successive eventuali variazioni del domicilio digitale al Registro Imprese sono totalmente gratuiti: non è previsto alcun onere in diritti e bolli.

Per i curatori fallimentari sono previsti € 10,00 di diritti (bollo esente). 

Per i curatori fallimentari 

Modalità di deposito della comunicazione in Dire:  il curatore deve risultare già iscritto in visura

Inserire Provincia e n. rea _selezionare “Variazione”_ " Persone” _ “Variazione Domicilio Persona Fisica/Giuridica”_selezionare il curatore e cliccare su “Domicilio”, nel riquadro del domicilio, indicare la data di variazione (data nomina) e il domicilio digitale da iscrivere,

Salvare e proseguire nella successiva schermata inserire nel riquadro Note “Comunicazione del domicilio digitale  da parte del curatore fallimentare, ai sensi dell’art. art. 1, comma 19 della legge n. 228/2012 – La notifica della nomina alla carica di curatore è avvenuta in data ….”

Salvare e proseguire fino alla firma e spedizione della pratica

Modalità di deposito della comunicazione via Comunica (piattaforma DiRE o software di terze parti): mod. S2, P dove indicare la PEC del curatore; NOTE dove indicare "la notifica della nomina alla carica di curatore è avvenuta in data....")

Bollo: esente
Diritti di segreteria: € 10,00 

Posso comunicare  il DOMICILIO DIGITALE insieme ad altre dichiarazioni con un'unica pratica?

SI. In questo caso si pagano i diritti e i bolli previsti per le altre dichiarazioni al Registro Imprese.

Posso comunicare al Registro Imprese DOMICILIO DIGITALE assegnato da un gestore ma non ancora attivato (ad esempio perché il gestore non ha ancora accertato il pagamento)?

NO. Il DOMICILIO DIGITALE  assegnato non esiste se non viene attivato dal punto di vista tecnico-informatico.

La Camera di Commercio rilascia IL DOMICILIO DIGITALE?

Di regola il domicilio digitale deve essere acquistato, anche online, presso uno dei gestori abilitati dall'Agenzia per l’Italia digitale (PEC - elenco pubblico gestori).   

Per le imprese prive di domicilio digitale le Camere di Commercio assegnano d’ufficio del domicilio digitale con contestualeirrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1548,00 euro).

 

Si possono associare più soggetti allo stesso DOMICILIO DIGITALE?

NO. Il Ministero dello Sviluppo economico - MISE, con nota n. 53687 del 2.4.2013, ha affermato che è "necessario che l’indirizzo PEC dell’impresa sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi".

E’ possibile comunicare il proprio domicilio digitale per una o più imprese?

NO.Il Ministero dello Sviluppo economico -MISE, con nota n. 53687 del 2.4.2013, ha affermato che è "necessario che l’indirizzo PEC dell’impresa sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi".

Se l'impresa dispone di più unità locali o sedi secondarie in varie province si deve dotare e deve comunicare più domicili digitali?

NO. La società deve comunicare un solo domicilio digitale presso il Registro Imprese della sede legale, a prescindere dalle sedi secondarie e unità locali di cui dispone. Il domicilio digitale rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale.

Posso comunicare il DOMICILIO DIGITALE al Registro Imprese con il semplice invio di un messaggio di posta elettronica ?

NO, deve essere presentata una domanda in formato elettronico al registro delle imprese.

04/12/2023
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