Organismi di verifica

La verificazione periodica degli strumenti metrici è effettuata da Organismi di verifica privati abilitati da Unioncamere, accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 o 17065 (art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93).

Gli Organismi di verifica possono eseguire le verifiche periodiche su tutto il territorio nazionale, secondo le procedure e con le modalità prescritte.

Gli Organismi devono rispettare il Regolamento di UnionCamere per gli Organismi che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura scaricabile dal sito di Unioncamere: www.unioncamere.gov.it

ELENCHI DEI SOGGETTI ABILITATI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA

L'elenco degli Organismi già accreditati e abilitati è consultabile al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

Sull'operato di tutti i soggetti sopra indicati, Unioncamere Nazionale e le Camere di Commercio effettueranno i controlli prescritti dalla vigente normativa.

 DOCUMENTI CHE GLI ORGANISMI E I RIPARATORI DEVONO SPEDIRE ALL'UFFICIO METRICO DELLA CCIAA DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLO STRUMENTO

RIFERIMENTO DM_93/2017

DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE ALL'UFFICIO METRICO DELLA CCIAA DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLO STRUMENTO

Art. 7 c. 4

Riparazione degli strumenti

4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita all'organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico.

Art. 13

Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
d) tipo dello strumento;
e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
f) numero di serie dello strumento;
g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;
i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

Scheda C – Distributori di carburante

punto 2.9

2.9 L'originale della lista di controllo (checklist) è conservata a cura dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare dello strumento.

Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature Ausiliarie

punto 2.4

2.4 L'originale della lista di controllo (checklist) è conservata a cura dell'operatore che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare dello strumento.

Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas

Punto 1.2

1.2 L'originale della lista di controllo (checklist) compilata ai sensi del precedente punto 1 è conservato dall'organismo insieme al software o foglio di calcolo implementato per il calcolo del coefficiente di conversione ai fini delle operazioni di verifica e controllo contenente i risultati di detto calcolo; una copia della lista di controllo è trasmessa da parte dell'organismo, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare del dispositivo di conversione.

Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva

Punto 1.2

1.2 L'originale della lista di controllo (checklist) compilata ai sensi del precedente punto 1 è conservato dall'organismo; una copia della lista di controllo è trasmessa da parte dell'organismo in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio e all'Agenzia delle dogane in caso di implicazioni fiscali; una ulteriore copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare del contatore elettrico.

   

12/04/2024
Informazioni Utili  
top