NUOVE DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE
La nuova disposizione stabilisce che, per tutte le società cooperative, a prescindere dal modello societario di riferimento (s.r.l. o s.p.a.) ovvero dalla sussistenza o meno della mutualità prevalente:
- l’amministrazione deve essere affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, la maggioranza dei quali deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;
- la durata in carica dell’organo amministrativo, così composto, non può essere superiore a tre esercizi venendo a scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
L’assemblea dei soci delle società cooperative per le quali ricorrono una di queste condizioni:
a) organo amministrativo attualmente in carica nella forma dell’amministratore unico;
b) organo amministrativo attualmente in carica nella forma del consiglio di amministrazione composto da due membri;
c) organo amministrativo attualmente in carica nella forma dell’amministrazione affidata in forma congiunta o disgiunta a più amministratori;
d) organo amministrativo attualmente in carica nella forma del consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato ovvero per più di tre esercizi,
deve tempestivamente designare un nuovo organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri, la cui durata in carica non potrà essere superiore a tre esercizi.
Anche gli atti costitutivi di società cooperative ricevuti dal 1° gennaio 2018 devono uniformarsi alle nuove disposizioni.
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