Agenti e rappresentanti di commercio

A seguito delle numerose richieste di informazioni rispetto al programma di verifica periodica dinamica della permanenza del possesso dei requisiti per le imprese esercitanti l'attività di Agente e Rappresentante di Commercio avvisiamo che, al momento, questa Camera non ha dato avvio a tali procedure.

Una volta stabiliti i termini, sarà nostra cura avvisare i soggetti interessati attraverso l’invio diretto di pec e opportune segnalazioni sui canali di comunicazione dell’Ente (Newsletter, Avvisi nel sito camerale).

Per rimanere sempre informati vi invitiamo ad iscrivervi alla Newsletter camerale (vai)

L'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. 

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere attività di agente e/o rappresentante di commercio devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 204/1985 e successive modificazioni.
Nel caso di società, pertanto, devono essere in possesso dei requisiti  tutti coloro che a qualsiasi titolo (tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti, procuratori, institori, dipendenti...) svolgono l'attività per conto dell'impresa.

Il Ruolo agenti e rappresentanti di commercio e' stato soppresso dall'art. 74 del d.lgs. 26/03/2010 n. 59, in vigore dall'08/05/2010, ed è privo di valore legale dal 13 maggio 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto MSE 26/10/2011 - agenti e rappresentanti di commercio. 

Il 12 maggio 2012 e' entrato in vigore il decreto Mse 26/10/2011.
Da tale data per le segnalazioni certificate d'inizio attivita' (Scia) e per tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto e' obbligatorio utilizzare i modelli Arc allegati al decreto . La compilazione dei modelli e l'invio al registro imprese - rea della camera di commercio dovranno essere effettuati per via telematica mediante l'applicazione  comunicastarweb ed in caso di possesso del requisito professionale di lavoro dipendente la pratica telematica va integrata con gli specifici modelli integrativi pubblicati nella sezione "Documenti" di questa pagina.

La denuncia di inizio attività di agente e rappresentante di commercio, ai sensi dell'art.19 L. 241/90, consente l'immediato inizio dell'attività economica e non può quindi essere retroattiva. Essa contiene infatti l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA in formato PDF/A.p7m e  XML) previsti dalla normativa di riferimento. Pertanto se la relativa pratica telematica presentata al Registro delle Imprese/Rea sarà priva del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato regolarmente sottoscritto  dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale le autocertificazioni vanno sottoscritte graficamente allegando copia di un valido documento di riconoscimento e vanno firmate digitalmente dall'intermediario che presenta la pratica), la pratica stessa verrà direttamente rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore. Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica.
Per tale ragione l'impresa dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti, regolarmente sottoscritta.

In caso di Società i requisiti  richiesti dalla legge devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti e da tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività per conto dell'impresa (preposti, collaboratori, dipendenti, ecc.)

I requisiti da autodichiarare nei modelli ARC per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio sono:

 MORALI:

  • non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

 PROFESSIONALI: (nel caso di requisito LAVORO allegare alla pratica la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà pubblicata nella scheda "Documenti" di questa pagina.

  • essere iscritto nel soppresso Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio (requisito valido fino al 12/05/2017, come da Decreto MSE 26/10/2011 ARC, art. 10, comma 3);
  • oppure essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui al Decreto MSE 26/10/2011-ARC, art.7 e art. 10, c.2), riservato alle persone fisiche titolari della qualifica di agente e rappresentante di commercio, non in attività. 
  • oppure essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche (elenco titoli di studio); (1)
  • oppure  esperienza lavorativa nel settore commerciale (è compresa anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) di un biennio di attività, nell’ultimo quinquennio, come dipendente con qualifica almeno di concetto (1°, 2°, 3° livello del CCNL per i Dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi) e con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, o viaggiatore piazzista; o analogo inquadramento in altri CCNL (per settore Industria 6° e 7° livello, purchè con qualifica appartenente all'area commerciale); (1)
  • oppure  essere o essere stato per almeno due anni negli ultimi cinque titolare o legale rappresentante di una impresa che ha svolto o che svolge attività di vendita (è compresa anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande); (1)
  • oppure di essere o essere stato due anni negli ultimi cinque, familiare coadiutore di una impresa che svolge o ha svolto attività di vendita (è compresa anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande); (1)

          (1) Riconoscimento titoli esteri

  • oppure  aver frequentato con esito positivo un corso per agenti e rappresentanti di commercio, riconosciuto dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (il corso può essere frequentato in una qualsiasi regione italiana). (2)

(2)  Nella città metropolitana di Venezia organizzano corsi i seguenti enti privati:
CESCOT VENETO 
ENAIP VENETO
TERSERVIZI S.r.l. - CONFCOMMERCIO
U.S.A.R.C.I. VENEZIA
VENEFORM 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito della Regione Veneto cliclavoroveneto.it alla pagina cliclavoroveneto.it/corsi-riconosciuti 

 

ATTENZIONE: L'ATTIVITÀ DI PROCACCIATORE D'AFFARI NON COSTITUISCE REQUISITO PROFESSIONALE. Tale attività, pur essendo affine a quella dell’agente e rappresentante di commercio, si differenzia per la mancanza di stabilità dell’incarico quindi si deve desumere il carattere discontinuo dell’attività medesima.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese come procacciatore d'affari (per settori diversi da quello immobiliare che soggiace alle stesse norme previste per gli agenti immobiliari di cui alla legge n. 39/89) può essere richiesta esclusivamente previa produzione di almeno una lettera di incarico, contenente i dati del soggetto mandante, il prodotto/servizio oggetto della lettera d’incarico e la data di inizio del rapporto di procacciatore d'affari.
Qualora nel corso dell’istruttoria il responsabile del procedimento ravvisasse gli elementi tipici del rapporto di agenzia (a mero titolo esemplificativo, esclusività, compensi fissi, zone determinate, ecc.) l’istanza sarà sospesa e successivamente respinta per assenza della SCIA.

 INCOMPATIBILITA’ 

L’attività non può essere esercitata da chi svolga lavoro dipendente (unica eccezione il dipendente pubblico in regime di part-time non superiore al 50%), o da chi svolga attività di mediazione.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa e che intendono mantenere il requisito abilitante, devono richiedere, entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione, a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA persone fisiche, tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “ARC”.

L'iscrizione deve essere fatta presso la Camera di Commercio dove il richiedente ha la residenza.

 RICORSI

Contro il provvedimento di inibizione dell'attività, l’interessato può ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30  giorni dall'avvenuta notifica.

Pagina in aggiornamento

 

DOMANDA:

Sono iscritto all'ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio ed attualmente esercito l'attività in qualità di (Imprenditore Individuale/Socio di snc/Socio Accomandatario di sas/Amministratore Unico-Presidente del CdA-Consigliere Delegato di società di capitali), sono venuto a conoscenza che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, è previsto un aggiornamento della posizione nel Registro delle Imprese/R.E.A..

Cosa devo fare?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, le imprese attive ed iscritte nell'ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio alla data del 12/05/2012, devono compilare la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "ARC" (di cui in allegato al Decreto) per ciascuna sede o unità locale e la devono inoltrare per via telematica, mediante l'applicazione ComunicaStarweb, entro un anno dal 12/05/2012, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale (e all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ogni unità locale fuori dalla provincia della sede ove si eserciti l'attività), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.

 

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DOMANDA:

Sono iscritto all'ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio ed attualmente non esercito l'attività, sono venuto a conoscenza che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, è prevista l'iscrizione in un'apposita sezione del R.E.A..

Cosa devo fare?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 e comma 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, le persone fisiche iscritte nel Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12/05/2012, devono compilare la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del modello "ARC" (di cui in allegato al Decreto) e la devono inoltrare per via telematica, mediante l'applicazione ComunicaStarweb, al R.E.A. della Camera di Commercio entro un anno dal 12/05/2012.  Trascorso inutilmente il termine, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A.. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio costituisce nei cinque anni successivi al 12/05/2012, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, previa presentazione della SCIA.

 

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DOMANDA:

Sono iscritto all'ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio; ho cessato l'attività il 30/04/2012, ho presentato domanda di cancellazione della mia impresa individuale dal Registro delle Imprese il 15/05/2012, l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 18/05/2012.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 26/10/2011 cosa devo fare?

RISPOSTA:

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011 è entrato in vigore il 12/05/2012, l'attività è cessata il 30/04/2012, in questo caso si applica l'art. 10 comma 2 e comma 3 per il quale le persone fisiche iscritte nel Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12/05/2012, devono compilare la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del modello "ARC" (di cui in allegato al Decreto) e la devono inoltrare per via telematica, mediante l'applicazione ComunicaStarweb, al R.E.A. della Camera di Commercio entro un anno dal 12/05/2012.  Trascorso inutilmente il termine, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A.. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio costituisce nei cinque anni successivi al 12/05/2012, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, previa presentazione della SCIA.

Legge 3 marzo 1985, n. 204: "Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio"

D.M. 21 agosto 1985: "Norme di attuazione della Legge 3.5.1985, n. 204"

Circolare MICA n. 3092/C del 10 dicembre 1985

Circolare MICA n. 3129/C del 2 febbraio 1987

Circolare MICA n. 3243/C del 17 maggio 1991

Circolare MICA n. 3329/C del 4 marzo 1994

Nota MSE prot. n. 10727 del 26 novembre 2007

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - art. 74"Attuazione della direttiva 2006/CE/123 relativa ai servizi nel mercato interno"

Circolare MSE n. 3635/C del 6 maggio 2010

Circolare MSE n. 3637/C del 10 agosto 2010

Decreto MSE 26 ottobre 2011 - ARC

Circolare MSE n. 3648/C del 10 gennaio 2012

D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - art. 12

Nota MSE prot. n. 37587 del 5 marzo 2013

Nota Unioncamere prot. n. 7573 del 3 aprile 2013

Decreto MSE 23 aprile 2013

Nota MSE prot. n. 120333 del 16 luglio 2013

Circolare MSE n. 3662/C del 10 ottobre 2013

Circolare MSE n. 3667/C del 5 febbraio 2014

Nota MSE prot. n. 14459 del 3 febbraio 2015

Nota MSE prot. n. 18574 del 10 febbraio 2015

Nota MSE prot. n. 85783 dell'8 giugno 2015

Nota MSE prot. n. 85793 dell'8 giugno 2015

Nota MSE prot. n. 24893 del 1° febbraio 2016

Nota MSE prot. n. 76413 del 17 marzo 2016

Nota MSE prot. n. 97467 del 7 aprile 2016

DL 25/07/2018, n. 91 (conv. in Legge n. 108/2018) - art. 11-ter (riapertura termini 22/09-31/12/2018 per soggetti iscritti nel soppresso Ruolo)

Circolare MSE n. 3709/C del 19 ottobre 2018

Legge 145/2018, comma 1134, lettera b) (riapertura termini anno 2019, scaduti il 30/09/2013)

 

 

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