Spedizionieri

Sono spedizionieri gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria,  assumendo l'obbligo sulla base di un contratto di spedizione (mandato) di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotati di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o piu' contratti di trasporto con uno o piu' vettori e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 del Codice Civile).

Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante (art. 1739 del Codice Civile).

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 76 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 l’elenco interprovinciale degli spedizionieri lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, 
in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.
La competenza passa al Registro Imprese e Rea della Camera di Commercio che risulta territorialmente interessata. 

 

Le imprese di spedizione che, in possesso dei requisiti, desiderano intraprendere l’attività devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività in via telematica attraverso l’applicazione Comunica Starweb o altri applicativi compatibili. L’attività oggetto della segnalazione  deve  iniziare dal giorno della presentazione della pratica Comunica (non può essere retroattiva) corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello “SPEDIZIONIERI”. 

 La denuncia di inizio attività di spedizioniere, ai sensi dell'art.19 L. 241/90, consente l'immediato inizio dell'attività economica e non può quindi essere retroattiva. Essa contiene infatti l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA in formato PDF/A.p7m e  XML) previsti dalla normativa di riferimento. Pertanto se la relativa pratica telematica presentata al Registro delle Imprese/Rea sarà priva del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato regolarmente sottoscritto  dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale le autocertificazioni vanno sottoscritte graficamente allegando copia di un valido documento di riconoscimento e vanno firmate digitalmente dall'intermediario che presenta la pratica), la pratica stessa verrà direttamente rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore. Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica.
Per tale ragione l'impresa dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti, regolarmente sottoscritta.

 L’impresa che esercita in piu’ sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse con la nomina di almeno un preposto in possesso dei requisiti professionali e morali idonei allo svolgimento dell’attività. Tali requisiti sono certificati attraverso la compilazione del riquadro  “requisiti” del modello SPEDIZIONIERI.

Requisiti

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “SPEDIZIONIERI”.
Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui sopra il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti.
Sono altresì tenuti alla compilazione della medesima sezione, limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (normativa antimafia), nonché quelli richiamati dall’articolo 7 della legge 1442/41 (presidente, consigliere delegato o, comunque, persone cui e' conferita la firma sociale; per le società in accomandita i soci accomandatari; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società cooperative e loro consorzi, il presidente o il direttore). 

- Requisiti morali

Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Non possono altresì esercitare l’attività di spedizioniere coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo  a norma del D.lgs. n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. n. 646/1982.
In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal/dai legale/i rappresentante/i, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (normativa antimafia).

- Requisiti professionali:

Il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della Scia, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione (attività negoziale intesa alla conclusione di contratti di trasporto con i vettori, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della Legge 14/11/1941 n. 1442, in qualità  di Dirigente, Quadro, Impiegato di primo livello, Impiegato di secondo livello - CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni - vedi "Mod dichiarazione sostitutiva lavoro Spedizionieri" nella sez. "Documenti" di questa pagina, da allegare alla SCIA). E' riconosciuta anche l'attività svolta, per uguale periodo, quale titolare o legale rappresentante all'interno di imprese del settore (parere Mise 0219516 del 23/10/2012).

- Requisiti di capacità finanziaria:

Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro. Nel caso di Societa' per azioni, Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.

Per le ditte individuali l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili (comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con fotocopia della carta d’identità in corso di validità con la quale il richiedente dichiari i beni immobili di sua proprietà e l’assenza di ipoteche sugli stessi, con i relativi dati fiscali completi) o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito e in ogni caso, per importo globale non inferiore al limite di 100.000 euro.

 Le polizze assicurative e le fidejussioni bancarie devono contenere la seguente clausola:
“La presente fidejussione / polizza viene emessa - ai fini dell’accertamento del requisito di adeguata capacità finanziaria cui all’art. 6 comma 3 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, così come sostituito dall’art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – a garanzia delle obbligazioni, sorte nei confronti dei terzi, derivanti, ai sensi dell’art. 1173 del Codice Civile, dall’esercizio dell’attività di spedizioniere di cui agli artt. 1737 del Codice Civile ed alla Legge 14 novembre 1941, n. 1442., svolta dalla Società denominazione sociale (codice fiscale, partita iva) con sede legale in città, indirizzo.

Questa nostra obbligazione sarà duratura e valida per un anno e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo reciproco diritto di revoca da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’impegno in corso.

Questo/a istituto di credito / compagnia d’assicurazioni prende atto che la liberazione della presente fidejussione / polizza potrà avere luogo, in ogni caso, solamente con provvedimento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.”

CAUZIONE

L'esercizio dell'attività è soggetto a deposito cauzionale per l'importo di € 258,23 che si paga presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato

(https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/servizi-tesoreria )

 

Pratica telematica Comunica  (versamenti tramite Telemaco):

- diritti di segreteria :  imprese individuali € 18,00  -  società € 30,00
- diritto annuale: leggi 
- cauzione:  € 258,23 (dove si paga: alla
Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria   Territoriale dello Stato -  come si paga: https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/servizi-tesoreria

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- Bollo virtuale (importo ordinario) per istanza (extra Comunica) di sostituzione / variazione polizza per capacità finanziaria: € 16,00 da pagarsi tramite PagoPa (vedi avviso sottostante)

 

Attenzione: Dal 1° luglio 2020 la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha adottato il nuovo sistema di pagamento  PagoPA, per il versamento di somme dovute alla  Camera stessa precedentemente eseguiti con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale). Il nuovo sistema di pagamento si attiva attraverso l’emissione di avvisi di pagamento predisposti dall'operatore camerale su richiesta dell'utente.
Per richiedere l’emissione di un avviso di pagamento, invia una mail (da indirizzo di posta elettronica ordinaria), all’Ufficio albi.ruoli@dl.camcom.it con i seguenti dati: Motivo del versamento, CF, Cognome e Nome, indirizzo fisico, indirizzo email, importo.
Tali avvisi potranno essere successivamente pagati presso tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca, Poste Italiane, tramite home banking utilizzando il circuito CBILL o da smartphone utilizzando la App Satispay.

 

 

 

 

DOMANDA:

Sono il legale rappresentante di un'impresa iscritta nell'ex Elenco Interprovinciale Autorizzato degli Spedizionieri, sono venuto a conoscenza che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, è previsto un aggiornamento della posizione nel Registro delle Imprese/R.E.A..

Cosa devo fare?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, le imprese attive ed iscritte nell'ex Elenco Interprovinciale Autorizzato degli Spedizionieri alla data del 12/05/2012, devono compilare la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "SPEDIZIONIERI" (di cui in allegato al Decreto) per ciascuna sede o unità locale e la devono inoltrare per via telematica, mediante l'applicazione ComunicaStarweb, entro il 30/09/2013, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale (e all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ogni unità locale fuori dalla provincia della sede ove si eserciti l'attività), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.

14/02/2024
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