Marcatura CE

  

Marcatura CE di conformità

Procedure armonizzate di valutazione della conformità dei prodotti industriali alle direttive di armonizzazione favoriscono l’immissione sul mercato europeo e contribuiscono alla realizzazione del mercato interno. La valutazione della conformità avviene in tappe che riguardano la fase di progettazione del progetto e la fase della sua fabbricazione.

ATTO

Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura "CE" di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.

SINTESI

La presente decisione istituisce una serie di procedure di valutazione della conformità dei prodotti industriali ai "requisiti essenziali" fissati dalle direttive di armonizzazione tecnica. Ha lo scopo di tutelare interessi pubblici come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti.

Conformità   

La marcatura "CE" concretizza la conformità di un prodotto alle esigenze comunitarie a cui deve conformarsi il fabbricante del prodotto. Indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo.

Gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura "CE", tranne il caso in cui sia provata la non conformità del prodotto. La marcatura deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio.

Campo di applicazione   

La decisione stabilisce il regime di apposizione della marcatura "CE" di conformità relativa alla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto.

La marcatura "CE" può essere ripresa nella legislazione comunitaria come marchio di conformità nel caso in cui:

  • una direttiva segua i principi del nuovo approccio e dell’approccio globale;
  • venga utilizzato il metodo di armonizzazione totale;
  • la direttiva contenga procedure di valutazione della conformità secondo la presente decisione.

Dichiarazione di conformità   

Talune direttive possono escludere l’apposizione della marcatura "CE" su alcuni prodotti. Tali prodotti possono circolare liberamente sul mercato europeo se sono accompagnati ad esempio da una dichiarazione o da un certificato di conformità.

Responsabilità dei fabbricanti   

La marcatura "CE" deve essere apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Il fabbricante si assume la responsabilità finale della conformità del prodotto.

La valutazione della conformità è in rapporto alla fase di progettazione e alla fase della fabbricazione del prodotto. Un organismo notificato può intervenire in una delle due fasi in funzione delle procedure di valutazione della conformità. Quando un organismo notificato interviene in una fase di controllo della produzione, la marcatura è seguita dal numero d’identificazione di tale organismo.

Se un prodotto rientra nel campo di applicazione di una direttiva che prevede una marcatura "CE", questa deve essere apposta:

Moduli di valutazione   

La decisione prevede otto procedure di valutazione ("moduli") che si applicano alle fasi di progettazione e di produzione:

  • controllo di fabbricazione interna (modulo A);
  • esame "CE" del tipo (modulo B);
  • conformità al tipo (modulo C);
  • garanzia qualità produzione (modulo D);
  • garanzia qualità prodotto (modulo E);
  • verifica sul prodotto (modulo F);
  • verifica su un singolo pezzo (modulo G);
  • garanzia qualità totale (modulo H).

Contesto   

La decisione 93/465/CEE è abrogata dalla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Le disposizioni relative alla marcatura CE figurano ormai nel regolamento n. 765/2008.

Riferimenti

Atto                  

Data di entrata in vigore                  

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri                  

Gazzetta ufficiale                  

Decisione 93/465/CEE [procedura COM/93/144-02]

22.07.1993

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GU L 220 del 30.08.1993

 

ATTI CONNESSI

IL « NUOVO APPROCCIO »   

Risoluzione del Consiglio del 10 novembre 2003 sulla comunicazione della Commissione europea: "Migliorare l’attuazione delle direttive "Nuovo Approccio" [Gazzetta ufficiale C 282 del 25.11.2003].   

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 7 maggio 2003, "Migliorare l’attuazione delle direttive "Nuovo Approccio" [COM(2003) 240 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].   

Per dare uno slancio al sistema di armonizzazione tecnica la comunicazione formula raccomandazioni sul miglioramento dell’ attuazione delle direttive "nuovo approccio".

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche al servizio della società dell’informazione [Gazzetta ufficiale L 204 del 21.07.1998].   

La direttiva ha lo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono risultare dall’adozione di norme tecniche nazionali diverse.

Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità [Gazzetta ufficiale C 10 del 16.01.1990].   

Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione [Gazzetta ufficiale C 136 del 04.06.1985].   

SICUREZZA DEI PRODOTTI   

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti [Gazzetta ufficiale L 11 del 15.01.2002].   

La sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato è assicurata dalla legislazione comunitaria, che garantisce un livello uniforme e elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.

Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti [Gazzetta ufficiale L 40 del 17.02.1993].   

Per ulteriori informazioni consultare il sito della DG Imprese e industria della Commissione europea.

02/12/2016
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