Risolvere una controversia in collaborazione con Curia Mercatorum

Per risolvere una controversia in materia civile o commerciale insorta tra imprese, tra imprese e consumatori o tra privati, è possibile avvalersi, in alternativa al processo giudiziale ordinario, dei servizi di mediazione e di arbitrato amministrato, due strumenti, cosiddetti di ADR (dall’inglese Alternative Dispute Resolution¸ metodi di Risoluzione Alternativa delle Controversie), con cui i soggetti in conflitto possono cercare di giungere ad un appianamento delle reciproche pretese senza ricorrere ad un’azione giudiziale.

La promozione dell’utilizzo di questi strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie fa parte delle attività di regolazione del mercato attribuite dal legislatore alle Camere di Commercio (legge 580/1993), le quali a tal fine offrono i servizi di conciliazione/mediazione e di arbitrato amministrato e ne divulgano la conoscenza organizzando eventi di formazione e informativi su tali argomenti.

In generale, le procedure ADR prevedono la presenza di un professionista, terzo e neutrale rispetto alle parti in conflitto, che agisce, a seconda del tipo di procedura, come negoziatore-facilitatore di un accordo risolutore oppure come decisore della questione controversa; si svolgono secondo procedimenti meno formali e burocratici del processo giudiziale ordinario, e prevedono tariffe relativamente contenute consentendo perciò, complessivamente, un apprezzabile risparmio sia di tempo sia di costi.

I servizi di mediazione e arbitrato amministrato, in particolare, si possono così brevemente descrivere.

Mediazione

E’ una procedura in cui un professionista super partes (il mediatore), esperto in tecniche di negoziazione e comunicazione, assiste i soggetti in conflitto per aiutarli a trovare una soluzione che sia condivisa da tutti; il mediatore, pertanto, non definisce la controversia con una propria decisione vincolante, bensì favorisce il processo negoziale fra le parti con l’obiettivo di trovare un accordo di reciproca soddisfazione che risolva il contrasto in via amichevole (accordo di conciliazione).

La mediazione si caratterizza per la semplicità e l’elasticità del procedimento, e per i costi moderati e predeterminati.

Nel 2010 il legislatore ha introdotto una riforma organica dell’istituto della mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e decreto ministeriale di attuazione n. 180 del 18 ottobre 2010), regolamentandone taluni aspetti procedurali e prevedendo vantaggi sostanziali e agevolazioni fiscali per chi vi ricorra. La disciplina prevede inoltre che se la controversia riguarda determinate materie civili e commerciali, le parti in lite devono necessariamente svolgere una procedura di mediazione prima di rivolgersi (eventualmente) al giudice ordinario: in sostanza, se la lite insorge su una delle materie indicate dal decreto 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con mezzo stampa, contratti assicurativi, contratti bancari e contratti finanziari) le parti hanno l’obbligo di percorrere la via conciliativa prima di quella giudiziale, impegnandosi a cercare dapprima una soluzione in via amichevole con l’auspicio di evitare il ricorso al giudice.

Per le altre materie civili e commerciali, la mediazione può essere volontariamente scelta dai contendenti in alternativa al processo ordinario, o meglio, come via preventiva ad esso, potendo comunque ricorrere all’azione giudiziale qualora non riuscissero a trovare una soluzione conciliativa.

Il servizio di mediazione civile e commerciale viene attivato depositando un’apposita domanda presso un qualsiasi Organismo di Mediazione (territorialmente competente) iscritto nel Registro ministeriale istituito e controllato dal Ministero della Giustizia.

Arbitrato amministrato

Nella procedura arbitrale il terzo neutrale e imparziale (arbitro) definisce la lite con una propria decisione (il lodo) il cui contenuto è vincolante per le parti al pari di una sentenza giudiziale.

Anche l’arbitrato può essere utilizzato per risolvere controversie civili e commerciali, in ambito sia nazionale sia internazionale; per potersene avvalere, le parti in lite devono avere preventivamente concordato di ricorrere a tale modalità di risoluzione del conflitto (attraverso un accordo di compromesso o una clausola compromissoria), escludendo in questo modo l’azione dinnanzi al giudice.

Il procedimento arbitrale è snello e prevede tempi relativamente celeri nonché costi contenuti e predeterminati (sia rispetto al processo ordinario sia rispetto al cd. arbitrato ad hoc).

Le parti in conflitto possono inoltre prevedere di adottare una formula mista delle due procedure, ossia una procedura di mediazione/arbitrato, impegnandosi a tentare di risolvere la controversia dapprima in via conciliativa attraverso la mediazione e, solo in caso di esito negativo di questa, accedendo alla successiva fase arbitrale.

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, dal 22 ottobre 2018, offre i servizi di mediazione e arbitrato tramite l’associazione Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato creato e promosso nel 1995 dalla CCIAA di Treviso (oggi Camera di Commercio di Treviso-Belluno) per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di promozione e sviluppo dei procedimenti di ADR.
Le sedi operative di riferimento per la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo si trovano a Venezia, località Marghera, e a Rovigo (riferimenti alla pagina esterna http://www.curiamercatorum.com/sedi-e-contatti.aspx    )

Costituita in forma di associazione riconosciuta di diritto privato, senza scopo di lucro, Curia Mercatorum è partecipata da Camere di Commercio, Associazioni di categoria e Associazioni professionali; ha sede legale a Treviso, presso la CCIAA di Treviso-Belluno, e sedi operative dislocate sui territori di riferimento delle Camere di Commercio associate per le quali svolge le proprie attività istituzionali (Treviso, Belluno, Venezia, Rovigo).

I procedimenti di mediazione e di arbitrato sono amministrati da Curia Mercatorum secondo le norme dei propri Regolamenti interni.

Curia Mercatorum è iscritta al n. 23 del Registro ministeriale degli Organismi abilitati a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.

Per ulteriori informazioni sui servizi di mediazione e arbitrato, sulle modalità di attivazione e svolgimento, e sulle attività di Curia Mercatorum si rinvia al sito dell’associazione.

Vai al sito ufficiale di Curia Mercatorum  

 

20/05/2019
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