COV Composti Organici Volatili

Ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 161/2006, come modificato dal D.lgs. 33/2008, i soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici e i prodotti per carrozzeria (l'elenco dettagliato dei prodotti è contenuto nell'Allegato I del D.Lgs. 161/2006) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite delle Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, entro il 1° marzo di ogni anno, i dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell'anno civile precedente.

 

NOVITA'

  • Il comma 7, dell'art. 40 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 ha modificato la definizione di 'immissione sul mercato' contenuta nel D.Lgs. 161/2006: per 'immissione sul mercato' si intende, quindi, qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto  per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

 

Pertanto, i soggetti che mettono a disposizione i prodotti, previsti dall'allegato I del D.Lgs. 161/2006, all'utente    finale non sono più tenuti alla presentazione della dichiarazione COV.

 

  • Inoltre si segnala la modifica apportata al comma 2, dell'art. 7 del D.Lgs. 161/2006 dal Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, che proroga al 31/12/2012  l'applicazione dei valori limite previsti dall'allegato II ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle seguenti Sezioni:

 

  • Sezione anagrafica
  • Sezione prodotti immessi sul mercato

 

La dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente su modulistica cartacea, e inviata entro il 1° marzo di ogni anno, al seguente indirizzo a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento:

 

RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO
c/o ECOCERVED Scarl
Casella Postale 843
35122 - PADOVA CENTRO (PD)

 

La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.   Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura"Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161/2006" nonchè l'indicazione del Codice fiscale, ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.

 

Fanno eccezione i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 540 per i quali la comunicazione è effettuata per il tramite della Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e Grassi, collegandosi al sito http://www.innovhub-ssi.it/web/stazione-sperimentale-per-gli-oli-e-i-grassi/homedove è stata creata una finestra temporale per l’esecuzione delle dichiarazioni. 

Modulistica, istruzioni ed ulteriori informazioni possono essere richieste allo scrivente ufficio direttamente o a mezzo posta elettronica, o visitando la sezione apposita del siti:
http://www.minambiente.it
http://www.unioncamere.it
http://www.ecocerved.it

 

 

COMPILAZIONE SU SUPPORTO CARTACEO
Per la compilazione su supporto cartaceo si raccomanda l'utilizzo della modulistica allegata alle presenti istruzioni o sua riproduzione su fogli bianchi, formato A4.
Si raccomanda di compilare la modulistica con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all'interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra.
Tutte le quantità numeriche riportate nella comunicazione devono essere espresse in kilogrammi / anno.


La "dichiarazione COV" deve essere effettuata dai soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici e i prodotti per carrozzeria (l'elenco dettagliato dei prodotti è contenuto nell'Allegato I del D.Lgs. 161/2006).

 

Si sottolinea che per 'immissione sul mercato' ( come modificato dal comma 7, dell'art. 40 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011) si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

 

Per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 540, la comunicazione è effettuata per il tramite della Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e Grassi, collegandosi al sito http://www.innovhub-ssi.it/web/stazione-sperimentale-per-gli-oli-e-i-grassi/home, dove è stata cretata una finestra temporale per l’esecuzione delle dichiarazioni.

- Direttiva n. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

 

- Decreto Legislativo 27 marzo 2006, n. 161 (modificato dal D.Lgs. 33/2008)

 

- Decreto Legislativo 14 febbraio 2008, n. 33

 

- Decreto Legge del 29 dicembre 2010, n. 255

 

- DPCM 25 marzo 2011

 

- Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216

Elenco dei prodotti - All. 1 del D.lgs. 161/2007

1. Pitture e vernici:

a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;

 

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;

 

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;

 

d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola coprente, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;

 

e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semitrasparente, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della 'categoria semistabile', ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.

 

f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5µm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;

 

g) primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;

 

h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;

 

i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffiti, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);

 

j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;

 

k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;

 

l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

 

 

2. Prodotti per carrozzeria:

a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:

 

- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;

 

- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;

 

b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;

 

c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:

 

- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;

 

- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;

 

- wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;

 

d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi 'base coating' (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti 'clear coating' (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);

 

e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

 

 

Avvertenza: l'unico testo ufficiale degli atti normativi è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza. Ci scusiamo per eventuali errori o mancanze.

 

 

 

 

 

 

04/02/2016
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