Brevetti europei

Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio.

La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco) e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente.

l’ elenco degli Stati attualmente aderenti alla Convenzione e di quelli ai quali è possibile estendere la protezione lo si può trovare sul sito  http://www.epo.org/

I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

 

DOVE DEPOSITARE LA DOMANDA
La domanda di brevetto europeo può essere depositata:

  • Alla Camera di Commercio di Roma - Via Capitan Bavastro 116

La domanda può essere depositata anche presso

  • l’Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia o Berlino

  

FASI DELLA PROCEDURA DI DEPOSITO

La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende:

 

1) Deposito della domanda

Esame delle condizioni formali

Ricerca delle anteriorità

Pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda


Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se proseguire o meno la procedura.

 

2) Esame di merito della domanda

Concessione del brevetto o rigetto della domanda.

Rigetto della domanda

 

 3) Opposizione

Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un’opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito. Tale opposizione è valutata da un’apposita Divisione dell’Ufficio Europeo dei brevetti; la decisione dell’Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati.
E’ comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni dei vari Organi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti.

 

Fasi a seguire della concessione:

Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi.
Entro tre mesi dalla data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo, il titolare dovrà depositare la traduzione del brevetto, presso gli Uffici Nazionali di ciascuno Stato, secondo le modalità da essi previste, pena l'annullamento del brevetto in quello Stato.

 

Validazione del brevetto europeo in Italia:

Affinché i brevetti europei concessi abbiano effetto in Italia, è necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto europeo.
Le traduzioni possono essere depositate presso una qualsiasi delle Camere di Commercio situate sul territorio nazionale.

La modulistica dell'Ufficio Europeo Brevetti per l'ottenimento di un Brevetto Europeo è reperibile al link: EPC FORMS

Le informazioni relative agli importi da corrispondere per ottenere un Brevetto Europeo sono consultabili sul sito: http://www.epo.org/applying/forms-fees/fees.html

20/03/2020
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