Mediatori Marittimi

ESAMI MEDIATORI MARITTIMI

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E' mediatore marittimo chi esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

 Per potere esercitare l'attività di: 

  • mediatore marittimo non abilitato  ad esercitare pubblici uffici: bisogna essere in possesso di determinati requisiti, aver sostenuto e superato un esame orale e aver presentato, contestualmente all'avvio dell'attività, la segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.); 

La denuncia di inizio attività di mediatore marittimo, ai sensi dell'art.19 L. 241/90, consente l'immediato inizio dell'attività economica e non può quindi essere retroattiva. Essa contiene infatti l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA in formato PDF/A.p7m e  XML) previsti dalla normativa di riferimento. Pertanto se la relativa pratica telematica presentata al Registro delle Imprese/Rea sarà priva del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato regolarmente sottoscritto  dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale le autocertificazioni vanno sottoscritte graficamente allegando copia di un valido documento di riconoscimento e vanno firmate digitalmente dall'intermediario che presenta la pratica), la pratica stessa verrà direttamente rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore. Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica.
Per tale ragione l'impresa dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti, regolarmente sottoscritta.

  • mediatore marittimo abilitato ad esercitare pubblici uffici:  bisogna essere in possesso di determinati requisiti, aver sostenuto e superato un esame scritto e orale ed essere iscritti nella Sezione Speciale del Ruolo Mediatori Marittimi; entro 30 gg dall'inizio dell'attività occorre presentare la relativa denuncia al Registro Imprese.

 

REQUISITI

Sono tenuti al possesso dei requisiti, il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.

 

I mediatori marittimi non abilitati ad esercitare pubblici uffici  devono:

  • avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
  • non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati;
  • non avere subito condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, l’esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
  • avere superato un esame orale oppure essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui al Decreto MSE 26/10/2011 MEDIATORI, art.8, c.1, riservato alle persone fisiche titolari della qualifica di mediatore marittimo, non in attività oppure essere iscritto nel soppresso ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi (ai sensi dell'art. 11, c.2, del DM 26/10/2011-Mediatori Marittimi, l’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l’avvio dell’attività);
  • avere effettuato il deposito cauzionale di 258,23;
  • avere presentato, la segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.), attestando il possesso di tutti i requisiti, mediante l'applicazione ComunicaStarweb;


I mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici (1), ai fini dell'esercizio della relativa attività e quindi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, devono preventivamente iscriversi nella Sezione Speciale del  Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi. Per iscriversi in tale Ruolo è necessario :

  • essere cittadini italiani o degli altri Paesi dell’Unione Europea;
  • avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
  • non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati;
  • non avere subito condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, l’esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
  • aver superato sia l'esame per mediatore marittimo ordinario (prova orale)  che l'esame per mediatore marittimo pubblico (prove scritte ed orale);
  • avere effettuato il deposito cauzionale di € 516,46

(1) Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

INCOMPATIBILITA'

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico (escluso l'impiego pubblico con part-time non superiore al 50%) o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima.

 

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 8 del DM Mise 26/10/2011-Mediatori Marittimi, i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa e che intendono mantenere il requisito abilitante, devono richiedere, entro novanta giorni, a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA persone fisiche, tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “MEDIATORI MARITTIMI”.

L'iscrizione deve essere fatta presso la Camera di Commercio dove il richiedente ha la residenza.

Si ricorda che l’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l’avvio dell’attività e pertanto in questo caso non è necessaria  detta iscrizione in apposita sezione del REA.

 

ESAMI

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo provvede una volta all’anno all’espletamento delle prove d’esame per i candidati residenti o domiciliati professionalmente nelle province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Bergamo, Brescia, Mantova, Pordenone.

Agli avvisi di concorso viene data pubblicità mediante la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel sito camerale (in questa pagina e nella sezione "Avvisi" della home page) e  tramite la Newsletter.

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TESTI UTILI PER LA PREPARAZIONE DELL'ESAME

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 04/01/1973, n. 66, la validita' degli esami superati non si estende oltre i cinque anni.

Il solo superamento dell'esame non costituisce titolo all'esercizio della professione se l'interessato non e' iscritto nel Registro delle Imprese.

 

LE COMMISSIONI D’ESAME

Presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo hanno sede le commissioni competenti ad esaminare i candidati residenti o domiciliati professionalmente nelle province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Bergamo, Brescia, Mantova, Pordenone.

La Commissione d’esame per l'attività di mediatore marittimo non abilitato ad esercitare pubblici uffici è composta da un magistrato di Corte d’Appello che la presiede, da un professore universitario di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell’armamento e della navigazione; da due pubblici mediatori; da un rappresentante della Camera di Commercio; da un rappresentante del Compartimento Marittimo.

La Commissione d’esame per la Sezione Speciale del Ruolo Mediatori Marittimi è composta da un magistrato di Corte d’Appello che la presiede, da un professore universitario di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell’armamento e della navigazione; da due pubblici mediatori; da un rappresentante del Compartimento Marittimo, da un rappresentante della Camera di Commercio, da un rappresentante dell’armamento.

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari, di competenza della Giunta Camerale sono: l’ammonimento, la censura, la sospensione dall’esercizio dell'attività e l'inibizione perpetua dell'attività (o la radiazione dal Ruolo).

RICORSI

Contro le decisioni degli organi camerali è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all’interessato.

Mediatori marittimi non abilitati ai pubblici uffici (Scia):

Versamenti tramite Telemaco - pratica telematica Comunica:

- diritti camerali:  imprese individuali € 18,00  -  società € 30,00
- diritto annuale: leggi 
- cauzione € 258,23 (dove si paga: alla Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria   Territoriale dello Stato -  come si paga: https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/servizi-tesoreria

Dal 20 ottobre 2015 la segnalazione certificata d'inizio attivita' (Scia) di mediatore marittimo non e' piu' soggetta alla Tassa di Concessione Governativa.(Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia - Interpello n. 904-682/2015)

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 Mediatori Marittimi Pubblici: Iscrizione nel Ruolo - Sezione Speciale 

Attenzione: Dal 1° luglio 2020 la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha adottato il nuovo sistema di pagamento  PagoPA, per il versamento di somme dovute alla  Camera stessa precedentemente eseguiti con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale). Inuovo sistema di pagamento si attiva attraverso l’emissione di  avvisi di pagamento predisposti dall'operatore camerale su richiesta dell'utente o tramite il portale SIPA per effettuare i pagamenti spontanei in completa autonomia.

Per ogni servizio erogato l'ufficio, tramite il sito, indica la modalità di pagamento richiesta.

- bollo virtuale:  € 16,00 (o comunque importo ordinario se variato)
- diritti di segreteria: € 31,00

da versare tramite PagoPA previa emissione di un avviso di pagamento da parte dell'Ufficio camerale

Per richiedere l’emissione di un avviso di pagamento, invia una mail (da indirizzo di posta elettronica ordinaria), all’Ufficio albi.ruoli@dl.camcom.it con i seguenti dati: Motivo del versamento, CF, Cognome e Nome, indirizzo fisico, indirizzo email (no pec), importo (€ 47 - bollo+ diritti).
Tali avvisi potranno essere successivamente pagati presso tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca, Poste Italiane, tramite home banking utilizzando il circuito CBILL o da smartphone utilizzando la App Satispay.


- cauzione: € 516,46 (dove si paga: alla Tesoreria Provinciale dello Stato previa costituzione deposito definitivo presso la Ragioneria     Territoriale dello Stato  -  come si paga: https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/servizi-tesoreria 

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Esami (istanza)

Attenzione: Dal 1° luglio 2020 la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha adottato il nuovo sistema di pagamento  PagoPA, per il versamento di somme dovute alla  Camera stessa precedentemente eseguiti con bonifico bancario o bollettino di versamento CCP (conto corrente postale). Il pagamento è online e si effettua tramite il portale SIPA che consente al cittadino/impresa di effettuare pagamenti in completa autonomia attraverso un reindirizzo automatico al sistema PagoPA . Non richiede autenticazione e permette di effettuare la transazione con carta di credito/debito, conto corrente, Satispay e gli altri metodi di pagamento previsti dal sistema PagoPA.

IMPORTO€ 93,00  (diritti di segreteria € 77,00 e marca da bollo virtuale di € 16,00)

COME: tramite il il portale SIPA (vedi avviso sopra riportato).

Modalità di compilazione

Per procedere con il pagamento sarà necessario compilare tutti i campi obbligatori segnati in rosso.

  1. Selezionare nel campo “Servizio”: ESAMI
  2. Indicare nella "Causale" Istanza d’esame mediatori marittimi - € 77 per diritti di segreteria + € 16 per bollo
  3. Inserire l'"Importo" : 93
  4. Inserire obbligatoriamente i dati anagrafici del CANDIDATO pagante (indicare un indirizzo email ordinario, NO PEC - l'indirizzo email sarà utilizzato per la ricezione delle ricevute e per aggiornamenti sullo stato del pagamento)
  5. l'utente verrà reindirizzato alla piattaforma pagoPA, dove potrà procedere con il pagamento online e scegliere il canale attraverso il quale effettuare il pagamento.

QUANDO: il versamento va effettuato prima dell’inoltro della domanda di iscrizione alla sessione d'esame.  

La ricevuta del versamento va allegata alla domanda. Le domande senza il preventivo versamento saranno direttamente respinte senza alcuna richiesta di integrazione.

 

 

 

PAGA ONLINE CON SIPA

 

DOMANDA:

Sono iscritto all'ex Sezione Ordinaria del Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi ed attualmente esercito l'attività in qualità di (Imprenditore Individuale/Socio di snc/Socio Accomandatario di sas/Amministratore Unico-Presidente del CdA-Consigliere Delegato di società di capitali), sono venuto a conoscenza che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, è previsto un aggiornamento della posizione nel Registro delle Imprese/R.E.A..

Cosa devo fare?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, le imprese attive ed iscritte nell'ex Ruolo Agenti d'Affari in Mediazione alla data del 12/05/2012, devono compilare la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "MEDIATORI MARITTIMI" (di cui in allegato al Decreto) per ciascuna sede o unità locale e la devono inoltrare per via telematica, mediante l'applicazione ComunicaStarweb, entro un anno dal 12/05/2012, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.

 

DOMANDA:

Sono iscritto all'ex Sezione Ordinaria del Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi ed attualmente non esercito l'attività, sono venuto a conoscenza dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011.

Cosa devo fare?

RISPOSTA:

Nulla.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, l’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l’avvio dell’attività, previa presentazione della SCIA.

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