ATTIVITA' DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE

Modalità di dimostrazione dei requisiti professionali

Dal 25 agosto 2016 è in vigore la L. 28 luglio 2016, n. 154 che all'art. 12 così dispone:

 L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

  1. a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. A) e c) del D.Lgs. n. 214/2005;
    b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese,
    che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

 L'Ufficio Registro imprese ha proseguito nell'accoglimento delle domande di iscrizione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 154/2016, in attesa dell'attivazione dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Veneto che, in seguito all'Accordo siglato in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22.2.2018e della Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 625 del 8 maggio scorso, stanno ora per essere avviati dagli Organismi di formazione accreditati (Decreto Regione Veneto n. 650 del 2 luglio 2018e relativo allegato A).

Di conseguenza, le domande di iscrizione delle nuove imprese che intendono svolgere le attività economiche identificate dal codice Ateco 81.3 “cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)” non verranno accolte in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge.

Per le imprese iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane nel periodo di vigenza della nuova norma, e pertanto dal 25.8.2016 in avanti, senza dimostrazione del requisito professionale, si ritiene parimenti necessaria la regolarizzazione della propria posizione entro congruo termine, mediante frequenza e superamento del corso professionale abilitante o dimostrazione del possesso di idoneo titolo di studio o qualificazione professionale pubblica definiti nell'Accordo Stato-Regioni del 22.2.2018; in caso contrario l'Ufficio del Registro delle Imprese potrà valutare l'avvio del procedimento di cessazione dell'attività precedentemente registrata.

Quanto ai casi di esenzione o riduzione del percorso formativo da parte di imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA, identificati dall'art. 7 dell'Accordo, relativo alla valutazione del possesso di particolari titoli di studio, di formazione professionale e di esperienza lavorativa specifica da presentare agli “organismi preposti all'iscrizione nel Registro imprese/Albi imprese artigiane” entro il 22.2.2020, si attende l'emanazione di specifica normativa o disposizione ministeriale che definisca l'attribuzione della competenza, il regime amministrativo da applicare a detta attività privata e le modalità pratiche di regolarizzazione.

In attesa della definizione della questione, eventuali domande presentate in questi termini non verranno pertanto esaminate.

Per ulteriori informazioni: info@dl.camcom.it

07/12/2018
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