Societa' di Mutuo Soccorso

Iscrizione al registro imprese delle Societa' di Mutuo Soccorso

La nuova normativa sulle società di mutuo soccorso (legge n. 3818 del 15 aprile 1886, recentemente modificata dall'art. 23 della legge 221/2012) impone a tali società di essere iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali e nell'Albo delle cooperative.

La regola si applica sia alle società che il 19 maggio 2013 erano già iscritte nel Registro delle imprese (o solo nel REA) sia alle società già costituite a quella data ma non iscritte.

L'obbligo di iscrizione si estende anche alle società di mutuo soccorso costituite dopo il 19 maggio 2013.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 19 maggio 2013, all'art .4 da indicazioni circa le modalità con cui tali iscrizioni obbligatorie devono essere compiute, distinguendo tre diverse situazioni in cui le società di mutuo soccorso potevano trovarsi al 19 maggio 2013, dettagliate nei punti seguenti.

Le iscrizioni soggette al termine del 19 novembre 2013 (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto) sono quelle relative alle sole società indicate ai seguenti punti 2 e 3.

  1. Società già iscritte nel Registro delle Imprese o nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositati risultino conformi agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886 (come modificati dall'art. 23 della legge n. 221/2012). Le società di mutuo soccorso già esistenti al 19 maggio 2013, che risultano iscritte nel Registro delle Imprese in sezioni diverse dalla sezione delle imprese sociali, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo, il cui atto costitutivo e statuto depositato è conforme agli art. 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886 n. 3818 sono iscritte d'ufficio alla sezione delle imprese sociali, presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante tale conformità, sottoscritta da un amministratore della società.
  2. Società già iscritte nel registro delle imprese o nel REA il cui atto costitutivo e statuto depositati non risultino conformi agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886 (come modificati dall'art. 23 della legge n. 221/2012). Le società di mutuo soccorso già esistenti al 19 maggio che risultano iscritte nel Registro delle Imprese in sezioni diverse dalla sezione delle imprese sociali, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo, il cui atto costitutivo e statuto depositato non è conforme agli art. 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886 n. 3818 presentano al Registro delle Imprese territorialmente competente, entro il termine del 19 novembre 2013, una domanda di iscrizione nella sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli art. 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886 n. 3818.
  3. Società già esistenti al 19 maggio 2013, ma che alla predetta data non risultano iscritte nel registro delle imprese o nel REA. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritte nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo presentano al Registro delle Imprese territorialmente competente, entro il termine del 19 novembre 2013, una domanda di iscrizione nella sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli art. 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886 n. 3818. Qualora queste società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo (ipotesi ammessa se la data di costituzione risale a periodi antecedenti l'ultimo conflitto bellico o se le società hanno subito ‘eventi sufficienti a giustificarne l'assenza'), possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

In tutti i casi tali società devono contestualmente allegare anche una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti gli organi sociali in carica, con l'indicazione della data della loro nomina.

28/11/2016
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