Cancellazioni d'ufficio

L’ art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120,  al comma 1 ha previsto che “Il   provvedimento   conclusivo   delle   procedure   d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto  comma,  del  codice  civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione  d'ufficio  conseguente alla mancata  registrazione  obbligatoria  a  domanda  di  parte  nel registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore.

La segnalazione all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono l’avvio dei procedimenti d'ufficio può provenire solamente da altra Pubblica Amministrazione – altro ufficio della CCIAA – oppure rilevata dall’ufficio stesso. 

I procedimenti d'ufficio non sono attivabili su istanza di parte.

Eventuali richieste di cancellazione d’ufficio su istanza di parte non verranno pertanto accolte, ma di esse si terrà eventualmente conto, qualora vi siano i presupposti, nel corso della periodica attività di cancellazione d’ufficio delle imprese non più operative.

Si fa infatti presente che, come chiarito dalla Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive, tale procedimento di cancellazione d’ufficio ha carattere residuale e “… non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento … rispondendo alla più limitata e specifica finalità di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge, vi sono tenuti. Qualora, pertanto, siano quest’ultimi (titolare, eredi, amministratori) a comunicare al registro delle imprese l’avveramento delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, si attiverà il procedimento di cancellazione ordinario.”.

 

Art 40 decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120

 

Art. 2490, comma 6 - Bilanci in fase di liquidazione
“Qualora per oltre 3 anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro imprese con gli effetti previsti dall’art.2495 cc”.

 

D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese"

 

L'ufficio riceve solo per appuntamento.

Inviare una email all'indirizzo: cancellazioni.ufficio@dl.camcom.it

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