Artigianato

ALBO ARTIGIANI

L’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane attribuisce all’impresa la "qualifica" di ARTIGIANA, ed è condizione necessaria per la concessione di agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore di questo tipo di impresa.

L’iscrizione all’Albo comporta, anche, l’obbligo dell’iscrizione negli elenchi assicurativi per gli artigiani (I.N.P.S.) del titolare dell’impresa, ovvero dei soci partecipanti al lavoro, nel caso di società e degli eventuali collaboratori familiari.

Dal 18 marzo 2015 le competenze spettanti alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono state abolite e sono passate alle Camere di Commercio, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 2 del 24/02/2015, pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 03/03/2015. Pertanto ogni richiamo alle Commissioni provinciali per l’artigianato contenuto nelle altre leggi regionali deve intendersi riferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

Requisiti per l'iscrizione:

  • Avere per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;
  • esercitare personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • rispettare i limiti dimensionali previsti dall'art. 6 Legge Regionale n. 38/2018;   (clicca qui )
  • essere titolare di una sola impresa artigiana;
  • essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.

ATTENZIONE: Possono essere riconosciute le attività artigiane così come identificate dal "MANUALE DI CLASSIFICAZIONE DATORI DI LAVORO" - INPS Direzione Centrale Entrate del giugno 2014. Ciò in quanto le attività non rientranti nel "SETTORE 4 - ARTIGIANATO" di detto manuale non verranno riconosciute dall'Istituto ai fini della relativo inquadramento previdenziale. Il manuale è scaricabile nella cartella "Documenti" della presente sezione.

La Legge Regionale n..34/2018, precisa che:

  • la domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è sostituita da una comunicazione alla Camera di Commercio effettuata secondo le regole che disciplinano la presentazione di pratiche di Comunicazione unica ai sensi dell’articolo 9, legge 40/2007. Si utilizzano quindi gli applicativi Starweb  e Fedra  o altri compatibili
  • l’automatica iscrizione alla sezione dei piccoli imprenditori del registro imprese per l’imprenditore individuale artigiano;
  • l’iscrizione decorre dalla data di presentazione della comunicazione, pertanto l’impresa presenta la comunicazione di iscrizione contestualmente all’avvio dell’attività artigiana e non più entro 30 giorni.
  • La presentazione delle comunicazioni di modifica, sospensione, cancellazione rimane soggetta al termine di 30 giorni;
  • la Camera di Commercio verifica la sussistenza dei requisiti delle imprese artigiane dopo la loro iscrizione. In caso di istruttoria negativa, entro 90 giorni dalla comunicazione, cancella d’ufficio l’impresa dall’Albo fin dall’inizio dell’attività.

Le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione così come previsto dalla L.R. n. 34 del 08/10/2018, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, sia per le imprese individuali che per le società con le stesse modalità previste dalla Comunicazione unica per la nascita dell’impresa  e l’invio deve essere predisposto utilizzando l'applicativo STARWEB - www.starweb.infocamere.it - o altri applicativi compatibili.

I modelli vanno firmati digitalmente dal titolare/Legale rappresentante.

L’iscrizione decorre dalla data di presentazione della comunicazione, pertanto l’impresa presenta la comunicazione di iscrizione contestualmente all’avvio dell’attività artigiana e non più entro 30 giorni.

La comunicazione di modifica e cancellazione va presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

ISCRIZIONI

I1 (ditta individuale che si iscrive per la prima volta anche al registro imprese)

I2 (ditta individuale già iscritta al Registro Imprese)

S5 (società)

UL (impresa individuale e società)

I modelli base  suindicati vanno sempre completati con la compilazione dell'intercalare AA (modello relativo ai dati artigiani: mettere il flag sulle tre dichiarazioni e compilare obbligatoriamente almento i  primi quattro riquadri).

MODIFICHE

I2 (imprese individuali)

S5 (società)

P (società)

UL (imprese individuali e società)

I modelli base  suindicati vanno sempre completati con la compilazione dell'intercalare AA (modello relativo ai dati artigiani: indicare il n. Albo artigiani e mettere il flag almeno sulle due dichiarazioni.

Per l’aggiunta o diminuzione di collaboratori familiari utilizzare il modello I2 (per le imprese individuali) o il modello P (per le società) compilati anche nel riquadro AB ed intercalare AA.

CANCELLAZIONI

I2 ( imprese individuali)

S5 (società)        

UL (imprese individuali e società quando UL è sede dell’attività artigiana)

I modelli base  suindicati vanno sempre completati con la compilazione dell'intercalare AA (modello relativo ai dati artigiani: mettere il flag almeno sulle prima dichiarazione e compilare il riquadro 5 per la cancellazione dall'Albo imprese artigiane).

LEGGI SPECIALI  

 

SCIA – SEGNALAZIONE  CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

In data 31 luglio 2010 è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito e modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 che istituisce la SCIA.

La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) prende il posto della DIA (dichiarazione di inizio attività).
L’esercizio delle attività soggette a verifica dei requisiti possono iniziare dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Registro delle Imprese/Albo Artigiani attraverso la procedura “ComUnica”.
Il Registro delle imprese, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, accerta il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa di settore e nel caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione della attività.
La nuova procedura si applica, in particolare, alle attività di: installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio.
A seguito del decreto legislativo n. 112/98, l’inizio delle attività di cui al D.M. 37/2008 (impiantisti), alla legge 122/92 (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista), alla legge 82/94 (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) ed al D.M. 221/2003 (facchinaggio) è soggetto a contestuale denuncia, a seconda dei casi al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane. Ciò significa che la data di inizio attività non può essere antecedente alla data di presentazione della denuncia alla Camera di Commercio.

Le seguenti attività sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

  • Impiantisti D.M. 37/2008 per ulteriori informazioni clicca qui
  • Imprese di Pulizia L. 82/94 per ulteriori informazioni clicca qui 
  • Imprese di Autoriparazione L. 122/92 per ulteriori informazioni clicca qui 
  • Imprese di Facchinaggio D.M. 221/2003 per ulteriori informazioni clicca qui 

L'esercizio delle suddette attività è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono, ai sensi dell'art. 2 c. 4 L. 443/85 essere in capo a:

IMPRESE
SOGGETTI
Impresa individuale
IL TITOLARE
S.n.c.
UN SOCIO LAVORANTE
S.a.s. UN SOCIO ACCOMANDATARIO
SRL unipersonale IL SOCIO UNICO
SRL UN SOCIO LAVORANTE


Per le attività sopraindicate oltre ai moduli (I1, I2, S5 e UL)  è obbligatorio allegare il modello SCIA per ogni inizio attività, aggiunta attività, nomina o revoca responsabile tecnico a prescindere dal numero degli stessi. In caso di inizio attività o aggiunta attività, la data indicata nel Modulo (I1, I2, S5 e UL) e modello SCIA devono coincidere e deve essere la data di presentazione.
La sola nomina o revoca del responsabile tecnico, senza inizio di nuova attività, può essere presentato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Si precisa che se cessa il Responsabile Tecnico, che abilitava l’impresa ad una o più attività soggette alla legge e qualora non ne venga contestualmente nominato uno nuovo, le attività devono essere cessate di conseguenza.

ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A RICONOSCIMENTO DI REQUISITI PROFESSIONALI:

ACCONCIATORE

L. 161/63
L. 1142/70
D.G.R. 655/92
Legge 17 agosto 2005, n. 174, nuova disciplina dell'attività di acconciatore, che ricomprende l'attività di barbiere e parrucchiere, recepita dalla Regione con propria normativa.

Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina attività di acconciatore"

L' 11 novembre 2009 è entrata in vigore la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28.
Da tale data è venuta meno la funzione di verifica e certificazione dei requisiti professionali di acconciatore da parte delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato.

Competente alla valutazione della sussistenza dei requisiti professionali di acconciatore è il Comune dove verrà denunciata l'inizio dell'attività.


ESTETISTA

L. 1142/70
L. 1/90
L.R. 29/91
D.G.R. 655/92
L. 40/2007 Ha convertito con modifiche il Decreto legge 31/1/2007 (Decreto Bersani sulle liberalizzazioni) specificando che l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune territorialmente competente.
Competente alla valutazione della sussistenza dei requisiti professionali di estetista è il Comune dove verrà denunciata l'inizio dell'attività.

Restano in vigore le norme che prevedono il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.

L'esercizio delle suddette attività è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono, ai sensi dell'art. 2 c. 4 L. 443/85 essere in capo a:

Imprese 

Soggetti 

Impresa individuale

IL TITOLARE

S.n.c.

UN SOCIO LAVORANTE

S.a.s.

UN SOCIO ACCOMANDATARIO

SRL unipersonale

IL SOCIO UNICO

SRL

UN SOCIO LAVORANTE

 

 

 

 

  

 


REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE E TRADIZIONALI, NONCHÉ DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, le imprese artigiane che rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, devono comunicare all'Albo Artigiani apposita domanda di riconoscimento di suddette lavorazioni, così come individuate dal D.P.R. 288/2001.

Alla pratica telematica da inviare al fine del riconoscimento delle lavorazioni artistiche e tradizionali (per la predisposizione dell'adempimento si potrà utilizzare il portale Starweb - www.starweb.infocamere.it - o applicativi similari di altri gestori, deve essere allegato apposito modello (scaricabile nella Sezione "Documenti" della presente pagina), per la relativa richiesta, contenente una descrizione dettagliata delle varie lavorazioni, unitamente a foto/immagini che illustrano il processo produttivo nonché del/dei prodotto/i finito/i..

 
RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO PER CITTADINI COMUNITARI O EXTRA-COMUNITARI

Nel caso in cui si richieda di valutare il titolo o l’esperienza professionale conseguita sia in paesi comunitari che extra-comunitari, la relativa domanda va inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Ufficio VI - Servizi e Professioni ex DGCC - Via Molise, 2 Roma CAP 00187. tel. 06/47052364

Lo svolgimento di attività plurime 

I casi che si possono verificare possono essere di due tipi:

a) svolgimento di attività mista di artigianato e di commercio
b) svolgimento di due attività di natura artigiana nella medesima impresa (attività promiscua).

Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che, laddove l'attività commerciale risulti complementare rispetto a quella artigiana prevalente, non esiste preclusione per l'impresa il riconoscimento di qualifica artigiana.

In alcuni casi non esistono difficoltà anche se l'attività commerciale non è "complementare" con quella artigiana prevalente, ad esempio vendita di giocattoli da parte di una impresa di artigianato artistico, semprechè le due attività possano essere svolte senza compromettere il principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione del processo produttivo.

 

Nella seconda ipotesi considerata, esercizio di due attività riconducibili alla qualifica artigiana nella medesima impresa da parte dello stesso titolare, si tratta di stabilire anche in questo caso se la prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo relativo alle due attività esercitate possa essere realmente salvaguardata e mantenuta.

In caso di possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4, 5, e 6 della Legge Regionale n. 34/2018, hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane:

  • Impresa individuale
  • S.N.C. a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, siano lavoranti;
  • S.A.S. a condizione che ciascun socio accomandatario sia lavorante e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata unipersonale o socio di altra società in accomandita semplice;
  • S.R.L. UNIPERSONALE a condizione che il socio unico sia lavorante e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
  • Società Cooperative a condizione che la maggioranza dei soci siano lavoranti.

In caso di possesso dei requisiti sopra indicati, hanno la facoltà di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane:

  • SRL PLURIPERSONALE sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (assemblea e consiglio di amministrazione o amministratore unico).

Sono altresì iscrivibili nella Sezione separata dell'Albo Imprese Artigiane:

  • Consorzi
  • Società consortili, anche in forma di cooperativa

a condizione che:

  • i due terzi delle imprese consorziate siano iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane
  • le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione)

  Sono iscrivibili all’Albo delle Imprese artigiane i seguenti soci lavoranti:

  • SNC tutti i soci
  • SAS tutti i soci accomandatari
  • SRL tutti i soci
  • SRL UNIPERSONALE il socio unico

non sono iscrivibili i soci lavoranti che rivestono la qualifica di soci accomandanti.

N.B. se il titolare o socio è un soggetto extracomunitario, allegare fotocopia del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per un motivo idoneo.

COLLABORATORI FAMILIARI

Sono iscrivibili all’Albo delle Imprese artigiane i seguenti collaboratori familiari parenti entro il 3° ed affini entro il 2°

DITTA INDIVIDUALE

familiari del titolare

SNC

familiari dei soci lavoranti

SAS

familiari del socio accomandatario anche se rivestono la qualifica di soci accomandanti

SRL UNIPERSONALE *

familiari del socio unico

SRL *

familiari dei soci lavoranti

(* se svolgono la loro attività nell’azienda in maniera abituale e prevalente, sempreché il lavoro dagli stessi svolto sia coordinato con quello del socio unico, o del socio lavorante nel caso di srl non unipersonale, nell’ambito dell’attività organizzata dell’impresa).

Per gradi di parentela e affinità clicca qui 

Sono equiparati:

  • il coniuge del titolare
  • figli adottivi nati dal precedente matrimonio con altro coniuge
  • patrigno e matrigna

N.B. Se il collaboratore è un soggetto extracomunitario allegare fotocopia del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per un motivo idoneo.

Per approfondimento in materia di extracomunitari clicca qui

Subentro ai sensi art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 34/2018 (Invalidità, morte, interdizione dell’imprenditore individuale) clicca qui  

Stampa

COSTI
L’art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 34/2018 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto” prevede che “I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle camere di commercio per la gestione dell'Albo sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale; per le procedure relative alla gestione dell'albo delle imprese artigiane che hanno effetti previdenziali è dovuto un diritto di segreteria nella misura di euro 10,00 per ciascuna procedura, fatti salvi eventuali adeguamenti definiti dalla Giunta regionale.

Pertanto a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Legge Regionale:

  • tutte le domande di Comunicazione Unica relative ad imprese artigiane, e che vengono inviate con effetti anche per il Registro Imprese, scontano gli importi di diritti di segreteria previsti dalla Tabella A del D.M. 02/12/2009, e relativi importi di imposta di bollo (€ 65,00 per le Srl/Cooperative, € 59,00 per le società di persone, € 17,50 per le imprese individuali). Per la verifica di tali costi si veda quanto indicato nel SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese

  • le sole domande che hanno esclusivo effetto previdenziale scontano gli importi previste nella sottostante tabella

 

IMPORTI PER LA GESTIONE DOMANDE ALBO ARTIGIANI CON EFFETTI PREVIDENZIALI

FORMA GIURIDICA

TIPOLOGIA DOMANDA

DIRITTI

BOLLO

TUTTE LE FORME GIURIDICHE

Iscrizione all’Albo Artigiani per imprese già attive e mantenendo la stessa attività prevalente precedentemente denunciata al Registro Imprese

10,00

16,00

Art. 5 L. 445/1983: comunicazione di assunzione di gestione mortis causa

10,00

0,00

Iscrizione/Cancellazione di collaboratore del titolare/socio partecipante

10,00

0,00

Cancellazione dal solo Albo Artigiani

10,00

16,00

SOCIETA’

Passaggio da socio non partecipante a partecipante e viceversa

10,00

0,00

 

 

 

  • Legge Regionale 08.10.2018 n. 34 (BUR N. 102 del 12.10.2018) - "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato Veneto"
  • D.G.R. 08.10.2019 N. 1452 (Definizione delle procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle Imprese artigiane)
  • Legge-quadro per l'artigianato 8.8.85 n.443 (testo aggiornato e modificata dalle leggi 05.03.2001 n. 57 e  20.5.97 n.133 )
15/03/2024
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