Categori 9 - Bonifica dei siti

 

Nella categoria 9 si devono iscrivere le imprese e gli enti che svolgono attività di bonifica di siti.

E’ definito:

- sito: l’area o la porzione di territorio geograficamente definita e determinata intesa sia come suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee, sia le eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

- bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Per deliberare l’abilitazione di un’impresa così come previsto dalla Circolare del CN n.1650 del 28/10/2005 si dovrà tener presente che l’obbligo è per tutte le imprese che svolgono le attività disciplinate dalla parte quarta Titolo V del D.Lgs 152/2006 con esclusione delle sole attività di progettazione della bonifica.

Per l’attività di caratterizzazione non è richiesta l’iscrizione in categoria 9, come specificato della Circolare del CN n. 614 del 30/05/2006.

La categoria è suddivisa in cinque classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili, ovvero in funzione del costo necessario per poter bonificare il sito inquinato. Gli importi di lavori cantierabili si riferiscono al costo di ogni singolo intervento e non agli importi annuali complessivi.

 

L’iscrizione ha validità di 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione. Efficacia e validità decorrono dalla data nella quale il relativo provvedimento è formalizzato e notificato all’interessato, dalla stessa data decorre anche l’efficacia delle garanzie finanziarie.

L’iscrizione è rinnovabile, tramite apposita domanda, da presentarsi 5 mesi prima della scadenza, come da Circolare del CN n. 413 del 06/04/2017.

 

 

 

 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese devono dimostrare:

1) disponibilità delle attrezzature necessarie:

L’allegato A alla Delibera del CN n. 5 del 12/12/2001 contiene un elenco di attrezzature ritenute idonee per l’esecuzione degli interventi di bonifica. Reca, inoltre, il valore che tali attrezzature devono avere per ciascuna classe di iscrizione.

L’elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo. E’ possibile dimostrare il possesso dell’idoneità tecnica mediante la disponibilità di attrezzature non ricomprese nell’elenco, ma che possono essere riconosciute idonee per l’esecuzione di specifici interventi di bonifica. In questo caso il legale rappresentante e il responsabile tecnico devono presentare una relazione dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire. In tal caso viene rimesso alla Sezione Regionale l’eventuale parere positivo per la dimostrazione del requisito.

Le attrezzature minime devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell’impresa: di proprietà, tenute in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing. Con Delibera del CN n. 2 del 10/07/2006 è stata introdotta quale forma di disponibilità anche la locazione purché:

- il contratto sia stipulato in forma scritta con firme autenticate;

- abbia durata non inferiore a 5 anni;

- abbia ad oggetto la messa in disponibilità piena ed esclusiva delle attrezzature a favore dell’impresa locataria;

- contenga la dichiarazione che le attrezzature non vengano utilizzate per iscrizioni all’albo diverse da quella del locatario.

Inoltre l’impresa deve dimostrare che le attrezzature di cui dispone abbiano un valore pari a quello fissato per la classe nella quale richiede l’iscrizione. Per stabilirne il valore viene valutato il costo storico, come da fattura, dei beni indicato nelle fatture d’acquisto, mentre per le attrezzature costruite dall’impresa si prende a riferimento il valore indicato nel libro cespiti.

Lo stato di conservazione viene specificato indicando, per ogni attrezzatura:

–      l’obsolescenza;

–      la media degli anni decorsi dalle date di acquisizione delle attrezzature;

–      l’indicazione della regolare attività di manutenzione delle attrezzature;

–      un giudizio sullo stato di conservazione complessivo delle attrezzature.

Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa congiuntamente dal legale rappresentante dell’impresa e dal responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 utilizzando il modello di cui al foglio notizie delle attrezzature (allegato A alla Delibera del CN n.1 del 31/05/2005).

  

2) Esecuzione degli interventi di bonifica (solo per classe A):

Con l’emanazione della Deliberazione del CN n. 1 del 30/01/2013 l’allegato B alla Delibera del CN n. 5 del 12.12.2001 è stato abrogato e sostituito dall’allegato alla presente deliberazione.

L'impresa deve dimostrare di avere già eseguito interventi di bonifica secondo i criteri stabiliti. Tali interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni che precedono la data di domanda d'iscrizione oppure nei migliori cinque anni dell'ultimo decennio. L'esecuzione degli stessi deve essere documentata con certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.

 

3) Dotazione minima di personale tecnico:

le imprese devono dimostrare di avere una dotazione di personale tecnico diverso a seconda della classe d’iscrizione (allegato C alla Delibera del CN n.5 del 12/12/2001);

Tra il personale, con esclusione della classe E, è previsto personale con specifica formazione scolastica:

  • classi C e D: almeno 1 laureato, alternativamente, in Ingegneria, in Chimica, in Scienze Biologiche, in Scienze Geologiche o in Scienze Ambientali.
  • classe B: almeno 1 laureato in Ingegneria e 1 laureato, alternativamente, in Chimica, in Scienze Biologiche, in Scienze Geologiche o in Scienze Ambientali.
  • classe A: almeno 1 laureato in Ingegneria; 1 laureato in Chimica o in Scienze Biologiche o in Scienze Ambientali; 1 laureato in Scienze Geologiche o in Scienze Ambientali

Le previste unità di personale devono essere legate all’impresa da rapporto di lavoro dipendente nelle forme previste dalla vigente normativa. Concorre al soddisfacimento della dotazione minima di personale tecnico anche il responsabile tecnico, ove inquadrato come lavoratore dipendente (il professionista esterno all’impresa non può ritenersi valido a soddisfare il requisito, vedasi circolare del CN n. 1650 del 28/10/2005); tra queste sono previsti anche i contratti di “lavoro a progetto” previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Ovviamente, resta l’obbligo della stessa impresa di garantire, alla scadenza dei suddetti contratti, la dotazione minima prevista in relazione alla classe d’iscrizione (circolare del CN n. 1943 del 22/12/2005).

Inoltre per ogni cantiere in cui si eseguono interventi di bonifica deve essere prevista la figura di un responsabile di cantiere dell’impresa.

Queste informazioni vanno inserite compilando il foglio notizie del personale tecnico (allegato B alla delibera del CN n. 2 del 31/05/2005).

  

4) qualificazione professionale del Responsabile Tecnico:

tale figura deve disporre dei requisiti individuati nella Delibera del CN n. 6 del 30/05/2017e dalla Circolare del CN n. 59 del 12/01/2018.

 

5) adeguata capacità finanziaria:

Si intende soddisfatto con gli importi fissati dall’allegato D della Delibera del CN n. 5 del 12/12/2001. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’art. 11, comma 2, del DM 120/2014, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario esclusivamente rilasciato da Istituti Bancari o tramite certificazione del revisore contabile

La Sezione del Veneto non accetta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

Le copie dei bilanci sono acquisite d’ufficio dalla segreteria della Sezione. Si fa presente che le società di persone così come le ditte individuali, non hanno l’obbligo di depositarlo al Registro delle Imprese, quindi risulta essere un documento interno all’impresa, non controllabile dalla Sezione.

 

Si precisa che la dotazione minima stabilita con le Delibere sopra menzionate individua i requisiti minimi per l’iscrizione, salvo l’obbligo di disporre della più ampia dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento del servizio.

 

GARANZIA FINANZIARIA

 

L’iscrizione è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale  conseguenti alle inadempienze  verificatesi nel corso dell’iscrizione.

La garanzia finanziaria viene richiesta all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo a seguito della comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l’impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell’Ambiente).

La garanzia dovrà essere fornita sotto forma di fideiussione (gli importi sono stabiliti dal DM 05/07/2005 pubblicato in data 17/09/2005).

Gli importi per ciascuna classe di iscrizione sono i seguenti:

Classe

importo

A

€ 1.000.000,00

B

€ 500.000,00

C

€ 250.000,00

D

€ 90.000,00

E

€ 30.000,00

 

Il contratto di fidejussione deve essere sempre corrispondente allo schema previsto e presentato in originale (non sono accettabili garanzie finanziarie spedite per PEC, fax o allegate all'istanza telematica).

Qualora la polizza sia firmata digitalmente, sia dal fideiussore che dal contraente, il file con estensione .p7m, dovrà essere inviato tramite PEC.

Le polizze fideiussorie possono essere prestate da Istituti bancari o da Società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla Legge n. 348 del 10/06/1982. L’elenco delle Società assicurative abilitate al rilascio del contratto di fideiussione è consultabile nel sito dell’IVASS. Non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie.

La polizza ha validità pari a 5 anni; è maggiorata di un ulteriore periodo di 2 anni, durante questo periodo aggiuntivo il Ministero potrà avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel corso dell’iscrizione.

In occasione del rinnovo dell’iscrizione l’impresa deve produrre una nuova polizza fideiussoria.

I poteri di firma devono essere attestati con copia dell’atto di conferimento (procura, mandato, ecc), da allegare all’esemplare della polizza di competenza del beneficiario, unitamente alle copie dei documenti d’identità di fideiussore e contraente. L’assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario.

Riduzione degli importi

La circolare del CN n. 1963 del 29/12/2006 disciplina le modalità di riduzione delle garanzie finanziarie in applicazione dell’art. 212, c. 7 del D.Lgs 152/2006. Alle imprese registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modifiche e integrazioni (Registrazioni EMAS) può essere applicata una riduzione del 30% dell’importo delle polizze fidejussorie.

La suddetta riduzione si applica esclusivamente alle garanzie finanziarie prestate dalle imprese registrate per le specifiche attività oggetto dell’iscrizione all’Albo.

Svincolo delle polizze

L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al D.M. 08/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

Pertanto, non è prevista la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

 

 

 

 

SOLO IN CASO DI RINNOVO:

Si consiglia di verificare la necessità di modifiche dell’iscrizione ed eventualmente presentare prima eventuali variazioni, in quanto con la domanda di rinnovo non è possibile effettuare variazioni.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RINNOVO E ISCRIZIONE:

I documenti/autodichiarazioni trasmessi attraverso una istanza telematica devono corrispondere agli originali e pertanto non possono essere allegati documenti/autodichiarazioni dai quali si rileva che la firma del sottoscrittore, posta in calce, sia stata “aggiunta” sugli stessi in formato pdf o altro sistema con la conseguenza di non essere il prodotto di una scansione del corrispondente documento/autodichiarazione sottoscritta in originale.

L’iscrizione deve’essere inviata telematicamente allegando i seguenti documenti:

1. Modulo di domanda generato in automatico dal sistema telematico compilato in ogni sua parte al fine di ottenere le autocertificazioni necessarie. Tale modulo, prima di essere allegato all'istanza, dovrà essere firmato dal Legale rappresentante olograficamente o digitalmente.

2. Foglio riepilogativo dell'istanza, generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra.

Si ricorda che il Modulo di domanda e il Foglio riepilogativo sono legati tra loro in maniera sicura e permanente da un codice numerico riportati su entrambi.

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia). L’allegato B dev’essere compilato in ogni sua parte a cura del Legale Rappresentante e dal Responsabile Tecnico.

Se l’impresa risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) dev’essere inviata autodichiarazione da cui si evincano gli estremi di tale iscrizione.

4. Dichiarazione di compatibilità d’incarico del Responsabile Tecnico presso più imprese, ai sensi dell’art. 7 della delibera CN n. 1 del 23/01/2019. Devono essere elencate tutte le imprese per le quali il Responsabile Tecnico svolge l’incarico, se non svolge nessun altro mandato specificare “nessuno”.

5. Dimostrazione del requisito di capacità finanziaria. Tale requisito è dimostrato, alternativamente, con:

  • · copia delle dichiarazioni ai fini dell’IVA o dei redditi (per tutti relativamente agli ultimi due anni di esercizio);
  • · attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito;
  • · certificazione del revisore contabile.

 

6. Foglio notizie relativo alla categoria di cui all’allegato B alla delibera 2/2005;

7. Foglio notizie relativo al personale tecnico di cui all’allegato C alla delibera 2/2005;

8. Documentazione relativa all’esecuzione degli interventi di bonifica (solo in caso di iscrizione alla classe A);

 

N.B. Nel caso i documenti fossero firmati olograficamente si dovrà allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

 

ULTERIORI DOCUMENTAZIONE SOLO PER ISCRIZIONE

1.  Modello RT, compilato e firmato dal responsabile tecnico per accettazione d’incarico.

2.  Dimostrazione requisiti responsabile tecnico. Allegare:

  • i titoli posseduti (titoli di studio e/o attestato di idoneità per la qualifica di Responsabile Tecnico) oppure, utilizzando il modello per l'autocertificazione, dichiararne il possesso;
  • dichiarazione dell’eventuale esperienza svolta.

 

 

 

 

 

NOTA Richiesta status cooperativa sociale, onlus e comuni: al fine del pagamento ridotto degli importi le imprese interessate richiedono alla competente Sezione tramite Agest telematico il riconoscimento dello status cooperativa sociale, onlus o comune.

pagoPA è una piattaforma che consente di disporre, in via telematica e con strumenti elettronici, i pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni creditrici.

Tra gli elementi innovativi che caratterizzano il sistema pagoPA, oltre alla garanzia di univocità di pagamento grazie al Codice AVVISO DI PAGAMENTO, contenente l’Identificativo Unico di Versamento (IUV), che identifica univocamente il versamento in attesa di essere pagato vi è anche la ricevuta telematica (RT) che costituisce la prova dell’avvenuto pagamento.

 

DIRITTI DI SEGRETERIA

Le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall’Albo sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di segreteria la cui entità è fissata nella misura prevista per le denunce del Registro delle Camere di Commercio.

 

DIRITTI DI SEGRETERIA

SOCIETA’ DI CAPITALI (spa, srl, sapa)

CONSORZI (escluse le coop. Sociali)

SOCIETA’ DI PERSONE (snc, sas)

iscrizione/rinnovo

€ 90,00

variazioni

€ 90,00

cancellazione

€ 90,00

 

IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI R.E.A.

iscrizione/rinnovo

€ 18,00

variazioni

€ 18,00

cancellazione

0

 

COOPERATIVE SOCIALI E ONLUS

iscrizione/rinnovo

€ 45,00

variazioni

€ 45,00

cancellazione

€ 45,00

 

ISCRIZIONE CATEGORIE 2BIS, 2TER, 3BIS E 4TER

iscrizione/rinnovo

€ 10,00

variazioni

€ 10,00

cancellazione

0

 

La Sezione regionale del Veneto per la seguenti richieste:

  • copie conformi di provvedimenti

  • certificati, visure ed elenchi

  • dispensa dalle verifiche Responsabile Tecnico

in questo caso inviare una PEC all’indirizzo albogestori.veneto@pec.it

 

È possibile ottenere il rimborso di diritti pagati con modalità errata. Per ottenerlo è necessario presentare richiesta tramite apposito modello in carta semplice cui dovranno essere allegati:

•  copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

•  originale dell'attestazione di versamento se pagato tramite bollettino postale oppure copia del bonifico bancario.

Il modello, unitamente agli allegati richiesti, deve essere presentato in originale alla CCIAA di Venezia Rovigo Ufficio protocollo che provvederà a trasmettere l'intera documentazione all'Ufficio competente che eseguirà il rimborso.

Per agevolare e accelerare le procedure del rimborso è necessario compilare il modulo in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione alla parte relativa alla cifra da rimborsare, al conto corrente su cui è stato effettuato il versamento e a quella sulle modalità di rimborso scelte.

 

 MARCA DA BOLLO

La Legge n. 147 del 27/12/2013 prevede un’imposta di bolle forfettaria di € 16,00 sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e agli organi della Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificati, estratti o copie. Lo stesso importo di bollo si applica in modo forfettario anche su tutti gli atti, provvedimenti, autorizzazioni, permessi rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni in via telematica.

Si dovrà, quindi, versare il pagamento dell’imposta di bollo di importo pari a € 16,00:

  •  per tutte le istanze (iscrizione/rinnovo, modifica e cancellazione) inoltrate all'Albo Gestori Ambientali;
  •  per tutti i provvedimenti emessi a conclusione del procedimento.

 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Il DPR 641/1972 prescrive che le istanza che conducono ad un provvedimento di iscrizione/autorizzazione a seguito di un procedimento di istruttoria (da intendersi come attività di certificazione e di controllo, accertamento ed esame), sono soggette al pagamento della Tassa di Concessione governativa.

Al momento del download del provvedimento, ad eccezione delle variazione che non comportino modifiche alla categoria e classe autorizzata, verrà richiesto il pagamento della Tassa di concessione governativa per l’importo di € 168,00 da versare sul c.c.p. n. 8003 intestato a Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

 

DIRITTI ANNUALI

Le imprese e gli enti iscritti all'Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza art. 24, comma 3 del DM 120/2014).

 

All’atto dell’iscrizione nella categoria di riferimento, o in caso di variazione della classe autorizzata, il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data della delibera d'iscrizione o di variazione della classe (art. 24, comma 4, del DM 120/2014).

 

Successivamente, il diritto annuale deve essere pagato ogni anno entro il 30 aprile.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento del diritto avviene con modalità telematica: l'impresa dovrà accedere alla propria area riservata nel sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina:

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

nella sezione DIRITTI, dove sono riportati il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento previste.

 

Per eseguire il pagamento pertanto si dovrà:

  1. accedere al portale www.albonazionalegestoriambientali.it

 

  1. selezionare la voce “Login Imprese” ed accedere all’area riservata dell’impresa utilizzando le seguenti credenziali:

- User ID: Codice Fiscale impresa

- PSW: nel caso non vi foste ancora registrati o aveste smarrito la password, utilizzate la funzione “Password Dimenticata?” presente nella pagina di Login per richiedere le nuove credenziali.

 

  1. nella sezione DIRITTI sono evidenziati in ROSSO  gli importi dovuti che sono stabiliti dall’art. 24, comma 3, del D.M. 120/2014 relativamente a ciascuna categoria di attività, oltre che alle disposizioni di cui alla Delibera n. 2/2018 per la ctg 4bis e la Delibera n. 4/2018 per la ctg 2ter.

Si informa che sarà possibile provvedere al versamento degli importi dovuti esclusivamente con le modalità disponibili nell’area web consultata.

 

SANZIONI

L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, del DM 120/2014). Decorsi 12 mesi, l’impresa verrà cancellata dall’Albo (art. 20, comma 1, lett. f)).

 

RIMBORSI

Eventuali crediti che l’impresa dovesse esigere nei confronti della Sezione, o eventuali diritti pagati con modalità errata potranno essere riscossi inviando esplicita richiesta di rimborso all’Ufficio segreteria della Sezione, all’indirizzo dedicato: dirittiannuali.albogestori@dl.camcom.it

Si invita di indicare nella comunicazione i riferimenti dell’impresa (codice fiscale, n. iscrizione all’albo), le motivazioni della richiesta allegando copia delle attestazioni inerenti i versamenti oggetto di rimborso.

Sarà cura della Segreteria, una volta visionata la documentazione e accertato il diritto al rimborso, fornire la modulistica e la procedura per inoltrare la formale richiesta.

 

Sede

 

30173 Mestre - Via F. Marghera, 151

Responsabile del procedimento

CASADEI Marco

Email

albo.smaltitori@dl.camcom.it

Email PEC

albogestori.veneto@pec.it

Informazioni Call Center

0415349940

Orari Call Center

Dal Lunedì al Giovedì

Mattina

09.00 - 13.00

 

Pomeriggio

14.00 - 17.30

Venerdì

Mattina

09.00 - 13.00

 

Pomeriggio

14.00 - 16.00

 

 

Orari di apertura sportello

Lunedì

Mattina

08.45 - 12.30

 

Pomeriggio

14.45 - 16.00

Martedì

Mattina

08.45 - 12.30

Mercoledì

Mattina

08.45 - 12.30

Giovedì

Mattina

08.45 - 12.30

Venerdì

Mattina

08.45 - 12.30

 

 

CONTATTI ASSISTENZA TECNICA AGEST TELEMATICO

Telefono: 0222177177

E-mail:support@albogestoririfiuti.it

Orari e giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Nel periodo di chiusura estiva e festività natalizie il servizio è garantito solo via mail: support@albogestoririfiuti.it

L’assistenza è fornita solo in lingua italiana.

 

 

 

13/03/2024
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